Comunità Montana Leogra Timonchio
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Statuto

TITOLO I: LA COMUNITA' MONTANA

CAPO I: ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 Costituzione, denominazione e natura giuridica
La Comunità Montana Leogra Timonchio è una unione tra i Comuni montani di Valli del Pasubio, Torrebelvicino, Monte di Malo e quelli parzialmente montani di Schio, Santorso e Piovene Rocchette, ricadenti nella zona omogenea N° 18, così come definita dalla vigente normativa regionale in materia.
La Comunità Montana ha come obiettivi principali:
a- la valorizzazione delle zone montane;
b- l'esercizio di funzioni proprie e/o delegate;
c- l'esercizio associato di funzioni comunali.

ART. 2 Sede
La Comunità Montana ha la propria sede legale in Schio (VI).

ART. 3 Segni distintivi
La Comunità Montana ha un proprio simbolo che raffigura cinque castagne concentriche, uguali per forma, dimensione e colore, racchiuse in un riccio.

ART. 4 Albo della Comunità Montana
La Giunta della Comunità Montana individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo delle pubblicazioni" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario della Comunità Montana, avvalendosi della collaborazione di un dipendente, cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
La Comunità Montana per le notifiche di atti propri, che hanno efficacia nell'ambito del proprio territorio, si può avvalere dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte.

ART. 5 Finalità ed obiettivi
La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale, culturale, ambientale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e perseguendo i seguenti obiettivi:
a- la realizzazione degli interventi speciali per la montagna le cui azioni organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano, riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali;
b- la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità Montane, Comuni e Provincia, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati;
c- la promozione dell'unione dei Comuni nonchè della fusione di tutti o parte dei Comuni associati;
d - la programmazione, in armonia con la programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico favorendo la residenzialità;
e- gestione associata di servizi comunali;
f- favorire il concorso dei Comuni associati e della popolazione alla predisposizione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;
g- partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.
La Comunità Montana si propone altresì di promuovere ed attuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al comma precedente.

TITOLO II: FUNZIONI

CAPO I: ATTRIBUZIONI

ART. 6 Funzioni di competenza
Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonchè agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla Comunità Montana:
a- esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;
b- adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale e provinciale;
c- approvare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
d- individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
e- concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
f- attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alla popolazione residente, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.
I Comuni di cui all'art. 1 organizzano a livello di Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 i Consigli comunali approvano una convenzione sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
E' altresì affidato alla Comunità assumere con le procedure individuate dal successivo Art. 48 l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, dai Comuni compresi nella propria zona omogenea di cui all'art.1.
I Comuni di cui all'art.1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità Montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda anche alla parte del proprio territorio non classificato montano. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 93/81, sono regolati da apposita convenzione.
Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di consorzi fra gli enti locali costituiti ai sensi dell'art.25 della L. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

ART. 7 Attribuzioni di delega
La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione con leggi regionali di settore.
Può altresì risultare destinataria di funzioni proprie e/o delegate dai Comuni associati e dalla Provincia, sulla base di una convenzione approvata con deliberazione apposita dai rispettivi Consigli. La convenzione deve contenere modi, termini, oggetto, procedure e copertura finanziaria, nonchè le garanzie specifiche relative allo svolgimento della delega.
Lo svolgimento delle funzioni delegate si estende alla parte del territorio comunale non classificato montano, anche quando le medesime vengano svolte in forma associata.

CAPO II: ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 8 Conferenza dei Sindaci
Può essere istituita presso la Comunità Montana la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.
La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana.
La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti funzioni:
a- esercizio di servizi a carattere sovracomunale qualora la spesa sia a totale o parziale carico dei Comuni interessati;
b- piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
c- definizione dei protocolli d'intesa.
La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.


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