Statuto
TITOLO III: GLI ORGANI ELETTIVI
ART. 9 Organi di governo
Sono organi di governo della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
CAPO I: IL CONSIGLIO
ART. 10 Definizione
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità Montana.
Il Consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare della Comunità Montana, oppure presso la sala consiliare di un Comune associato previa intesa sui tempi ed argomenti da trattare tra il Presidente ed il Sindaco del Comune interessato.
ART. 11 Elezione, composizione e durata in carica
Il Consiglio della Comunità Montana è composto da 21 consiglieri eletti dal Consiglio di ciascun Comune associato, in ragione di n. 3 consiglieri per i Comuni di Valli del Pasubio, Monte di Malo e Santorso ed in ragione di n. 4 per i Comuni di Torrebelvicino, Schio e Piovene Rocchette.
Le modalità di elezione e la durata in carica dei consiglieri della Comunità Montana sono disciplinate dalla legge.
Il Consiglio dura in carica sino alla costituzione del nuovo, limitandosi, dopo la scadenza della maggioranza dei Consigli comunali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
ART. 12 Competenze
Il Consiglio della Comunità Montana ha competenza su tutti gli atti fondamentali dell'ente che siano espressione di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva. Tali atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere con l'indicazione delle risorse necessarie.
Il Consiglio definisce altresì gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina di questi nei casi in cui ciò venga espressamente riservato dalla legge. Detti indirizzi sono limitati temporalmente al mandato politico - amministrativo del medesimo Consiglio.
Quando il Consiglio non provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità, il Presidente, sentiti i capigruppo, provvede autonomamente alla nomina.
ART. 13 Revoca di rappresentanti
Il Consiglio può revocare i propri rappresentanti nominati presso enti, aziende ed istituzioni qualora essi non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo presso cui sono nominati, ove ciò non contrasti con quanto previsto dai rispettivi statuti.
ART. 14 Prima adunanza - Consigliere Anziano
La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del consigliere anziano, intendendosi per tale il consigliere maggiore di età, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delibera esecutiva di nomina.
Qualora un Comune non rispetti i termini di legge per la nomina dei propri rappresentanti in seno alla Comunità, la prima convocazione dovrà essere effettuata trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine predetto, purchè sia raggiunto il quorum dei 2/3 dei consiglieri assegnati. L'avviso di prima convocazione deve essere spedito con racc. a. r. almeno 7 giorni prima della seduta.
Essa è riservata esclusivamente alla convalida degli stessi, nonchè all'elezione del Presidente e degli assessori.
La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare anche i consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.
Tanto per la convalida degli eletti, quanto per l'elezione del Presidente e degli assessori si procede con votazione palese.
Nella seduta di insediamento il Presidente presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le sue leggi.
ART. 15 Funzionamento
Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta, che indicando il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, deve, in particolare, prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il contenuto del regolamento dovrà prevedere la disciplina dei seguenti punti:
a- convocazione del Consiglio;
b- ordine del giorno e sua pubblicazione;
c- pubblicità delle sedute;
d- diritti e doveri dei consiglieri;
e- obbligo di astensioni;
f- dimissioni dei consiglieri;
g- votazioni;
h- validità delle deliberazioni;
i- elezione di persone in enti;
j- nomina dei capigruppo;
l- procedura di controllo a domanda;
m- procedura di mozione, ordine del giorno, interrogazione, risoluzione
n- commissioni consiliari;
ART. 16 Presidenza del Consiglio
Il Consiglio della C.M. è presieduto dal Presidente.
Qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunirlo in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
ART. 17 Funzioni di controllo politico
Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo secondo quanto previsto dalla legge.
La procedura inerente al controllo preventivo è disciplinata dal regolamento consiliare.
Un elenco di tutte le delibere approvate dalla Giunta vengono inviate di volta in volta ai capigruppo consiliari al momento della loro pubblicazione all'albo pretorio, mentre quelle approvate dal Consiglio vengono inviate ai medesimi capigruppo in copia autentica.
ART. 18 Commissioni Consiliari
Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque garantendo la presenza della minoranza.
Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento consiliare.
La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri di minoranza.
Singole materie di rilevanza politica e tecnica possono essere demandate a specifiche commissioni che prevedono la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e la presenza di tecnici ed esperti delle associazioni locali portatrici di un interesse inerente alla materia trattata.
ART. 19 Diritti e doveri dei consiglieri
I consiglieri rappresentano l'intera Comunità Montana ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I consiglieri possono esercitare il diritto di iniziativa e di controllo presentando interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni nei modi e nei termini disciplinati dal regolamento consiliare.
I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità Montana ed intervenire ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta, secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento consiliare e dalla legge.
Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri, con le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti dalla medesima, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché copia dei documenti nei limiti di legge.
I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare.
ART. 20 Decadenza del consigliere
La mancata partecipazione del consigliere ad un numero di tre sedute consiliari consecutive, senza che dell'assenza venga fornita adeguata giustificazione, comporta la decadenza del consigliere. Il Presidente, su segnalazione dell'assenza da parte del Segretario, comunica al consigliere l'avvio del procedimento di decadenza in conformità alla normativa vigente.
Il consigliere ha facoltà di far pervenire al Presidente, nel termine di venti giorni, le cause giustificative delle assenze, le quali, se ritenute esaustive, comportano l'archiviazione del procedimento. In caso contrario il Presidente proporrà al Consiglio la decadenza.
Il Consiglio deve deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 21 Gruppi consiliari
I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari formati da almeno 3 membri ciascuno e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma del regolamento consiliare.
I singoli consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari costituiti in Consiglio, debbono riunirsi in un unico gruppo misto, che può essere composto anche da un solo consigliere.
I capigruppo consiliari esprimono il loro parere al Presidente sull'ordine del giorno da proporre al Consiglio, nella conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
ART. 22 Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri
Non possono essere eletti consiglieri della Comunità Montana e se eletti vengono dichiarati decaduti:
a - coloro che hanno liti pendenti con la Comunità;
b - coloro che hanno in appalto lavori e forniture per la Comunità.
I consiglieri decadono, inoltre, quando successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause previste dal comma precedente o non partecipino alle sedute del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'art.20.
La revoca del mandato di nomina da parte del Consiglio comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere della Comunità.
La cessazione dalla carica di consigliere della Comunità comporta la perdita delle altre cariche in seno alla Comunità.
CAPO II: LA GIUNTA
ART. 23 Definizione
La Giunta è l'organo di governo della Comunità Montana ed è formata da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti, ivi compreso il Presidente, garantendo la rappresentanza di tutti i Comuni soci.
Il Presidente può nominare fino a due assessori non facenti parte del Consiglio della Comunità Montana, scelti tra i Sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni aderenti e fermo restando il numero massimo di cui al comma precedente.
ART. 24 Elezione e composizione
La Giunta, assieme al Presidente, è eletta dal Consiglio alla prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti.
Nel caso di rinnovo dei rappresentanti di tutti i Comuni, l'elezione avverrà in conformità a quanto previsto dall'art.14.
L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, depositato alla Segreteria almeno 5 giorni prima, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette fino a tre successive votazioni, da tenersi a distanza di venti giorni l'una dall'altra e, qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, ne viene informato il Prefetto per quanto di competenza.
La Giunta entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma di legge.
ART. 25 Mozione di sfiducia costruttiva
La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.
La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Detta mozione deve essere presentata al Segretario, il quale, previo esame delle condizioni di ammissibilità, provvederà ad iscriverla al protocollo generale ed a rilasciarne copia con timbro di deposito al richiedente, informandone tempestivamente il Presidente.
Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere più anziano d'età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.
Il Presidente e gli assessori intervengono ai lavori della seduta, che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione ed alla votazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
ART. 26 Vice Presidente
Il Vice Presidente è colui che nella lista unica proposta per l'elezione della Giunta segue immediatamente il Presidente.
ART. 27 Revoca degli Assessori
Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, su proposta motivata e scritta del Presidente.
La deliberazione di revoca può riguardare anche l'intera Giunta. La deliberazione di revoca deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, previa discussione della proposta, che potrà avvenire in forma segreta, qualora lo richieda il Presidente oppure un assessore interessato.
Per la surrogazione degli Assessori revocati si applicano le disposizioni dell'art. 33 del presente Statuto.
ART. 28 Cause di ineleggibilità e incompatibilità
Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.
ART. 29 Durata in carica e surrogazione
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte dei nuovi eletti.
In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Presidente, il quale provvederà a convocare il Consiglio per procedere all'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta. La convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi precitati.
Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito dall'Assessore più anziano d'età non impedito.
Nel caso di impedimento temporaneo di tutti i componenti della Giunta, le funzioni saranno assunte dal consigliere anziano.
ART. 30 Competenze
Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che, dalla legge e dal presente statuto, non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario o ai Dirigenti.
La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni del bilancio, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
Spettano altresì alla Giunta le deliberazioni di storni di fondi dai Capitoli destinati a fondi di riserva sia di competenza che di cassa.
ART. 31 Funzionamento
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.
La Giunta è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
In assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
La Giunta delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione.
Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
Possono partecipare alle sedute senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.
ART. 32 Decadenza
La Giunta decade:
a - nel caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia;
b - nel caso di dimissioni del Presidente. La decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta.
I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto;
La decadenza dei singoli è pronunciata dal Consiglio.
ART. 33 Dimissioni
L'Assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni. Esse sono presentate in forma scritta al Presidente, il quale informa il Consiglio affinchè ne prenda atto e provveda contestualmente all'elezione di un nuovo assessore, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili fin dal momento della loro presentazione o della comunicazione verbale in Consiglio.
CAPO III: IL PRESIDENTE
ART. 34 Definizione
Il Presidente è il rappresentante legale della Comunità Montana.
Sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa dell'ente e ne coordina l'attività.
ART. 35 Compiti
Il Presidente, in aggiunta a quanto già espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto, svolge i seguenti compiti di gestione dell'ente:
a-convoca e presiede il Consiglio e la Giunta determinando gli argomenti da trattare;
b- sovrintende all'attività amministrativa e politica ed all'esecuzione degli atti;
c- impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
d-entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte del Segretario, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
e- assegna al Segretario ed ai responsabili dei servizi una quota parte del bilancio commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi;
f- ha facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la Legge o il presente Statuto non abbiano loro già attribuito;
g-promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h-vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l'esibizione di atti dell'Amministrazione in conformità al regolamento sul diritto di accesso;
i-conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contraddittorio con soggetti privati;
j-nomina rappresentanti presso Enti ed Aziende ove non sia richiesta la rappresentanza della minoranza.
k-provvede, ai sensi del 3° comma dell'art. 12, alla nomina dei rappresentanti di competenza del consiglio.
ART. 36 Decadenza
Il Presidente decade nei seguenti casi:
a - per condanna penale per delitto non colposo con sentenza divenuta irrevocabile e comunque nei casi di legge;
b - per la perdita della qualità di consigliere della Comunità Montana;
c - per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge;
d - per approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art.25;
e - per dimissioni presentate al Segretario della Comunità Montana.
ART. 37 Dimissioni
Le dimissioni sono consegnate al Segretario il quale, previa loro protocollazione, provvede a informarne i Consiglieri entro cinque giorni a mezzo di comunicazione scritta.
Esse comportano la decadenza della rispettiva Giunta. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili fin dal momento della loro presentazione o della comunicazione verbale in Consiglio.
Entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il Consigliere anziano convoca il Consiglio che ne prende atto e procede contestualmente all'elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che il Consiglio provveda, ai sensi del precedente comma 3, ne viene informato il Prefetto per quanto di competenza.
C.M. Leogra Timonchio
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