Comunità Montana Leogra Timonchio
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Statuto

TIT. IV: UFFICI E PERSONALE

CAPO I: PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART. 38 Principi organizzativi
La Comunità montana ispira la propria azione organizzativa ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità.
L'azione organizzativa della Comunità montana è quindi finalizzata a:
a- accrescere l'efficienza dell'amministrazione in relazione agli standard dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b- razionalizzare il costo del lavoro pubblico contenendo la spesa per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli della disponibilità di bilancio e di un efficiente rapporto tra la spesa sostenuta per il personale e la qualità e quantità del servizio prestato alla comunità;

ART. 39 Ordinamento degli Uffici e Servizi
L'ordinamento degli uffici e dei servizi è finalizzato a preordinare l'azione organizzativa dell'ente.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi viene adottato dalla giunta della Comunità Montana, nel rispetto dei criteri e principi di seguito indicati:
a - l'attività organizzativa degli organi di governo si esplicita nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nell'emanazione di direttive e nella verifica della rispondenza dei risultati della gestione;
b - la gestione spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse;
c- gli uffici e i servizi vengono determinati ed organizzati in relazione ai requisiti di autonomia, professionalità, responsabilità e omogeneità delle funzioni assegnate;
d- il soddisfacimento delle istanze dei cittadini viene perseguito con criteri di qualità, efficacia ed economicità;
e- la valorizzazione, responsabilizzazione e valutazione delle risorse umane;
f- l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro, con le esigenze dell'utenza, nonchè con quelli del lavoro privato.

CAPO II: UFFICI E PERSONALE

ART. 40 Il Segretario
La nomina, i poteri e le responsabilità del Segretario vengono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed alla normativa vigente.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.
Il Segretario inoltre:
a- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalla legge e dalle norme regolamentari, o conferitagli dal Presidente.
Il Presidente può nominare un vicesegretario, scelto tra il personale dipendente, il quale sostituisce il Segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento.

ART. 41 Responsabili di strutture organizzative
La struttura organizzativa è costituita dai vari uffici definiti mediante l'accorpamento delle funzioni proprie dell'Ente con criteri di omogeneità.
Per ogni ufficio è nominato un responsabile, dal quale dipendono gerarchicamente e funzionalmente gli addetti assegnati all'ufficio.
I responsabili delle strutture organizzative vengono nominati dal Presidente, sentito il Segretario.
Ai responsabili delle strutture organizzative vengono assegnati tutti quei poteri gestionali ritenuti necessari all'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di governo.
I responsabili delle strutture organizzative sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 42 Contratti di lavoro ed incarichi professionali a tempo determinato
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi deve stabilire la durata massima, le modalità e le altre condizioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, esclusivamente per le qualifiche dirigenziali e per i responsabili di strutture organizzative.
Il predetto regolamento può inoltre stabilire le modalità e le condizioni per la stipula di convenzioni con professionisti esterni relative a collaborazioni ad elevato contenuto di professionalità.

ART. 43 Controllo e valutazione
Gli organi di governo, tenuto conto delle risorse investite, verificano i risultati della gestione del Segretario e dei responsabili delle strutture organizzative, in relazione ai programmi ed agli obiettivi loro attribuiti.
A tal fine possono istituire un servizio di controllo interno e/o un nucleo di valutazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplinerà le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi.

TITOLO V: ATTIVITA' PROGRAMMATORIA

ART. 44 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Il Piano pluriennale costituisce il documento di programmazione delle opere e degli interventi, con il loro presumibile costo, da realizzare nel territorio montano nel medio periodo.
Con tale strumento vengono altresì individuati gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio montano che dovranno essere in armonia con le linee di programmazione provinciale e regionale.
Il piano pluriennale ha validità quinquennale e può riguardare l'intero territorio dei Comuni ancorchè classificati parzialmente montani.

ART. 45 Formazione ed approvazione
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene predisposto dalla Giunta, la quale, in sede di formazione del piano, attiverà forme di consultazione con Comuni, Consigli di quartiere montani, associazioni socio-culturali, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici.
La procedura per la formazione, approvazione ed eventuale modificazione è disciplinata dalla legge.

ART. 46 Programma annuale operativo
Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa, nonchè la relativa copertura, trovando riscontro operativo nei corrispondenti bilanci d'esercizio.
Il Programma annuale operativo viene approvato dal Consiglio della Comunità Montana e trasmesso alla Provincia ed ai Comuni membri della Comunità stessa, entro il 30 marzo di ciascun anno.

TITOLO VI: COOPERAZIONE

ART. 47 Convenzioni
Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, nonchè per la realizzazione di specifici programmi, la Comunità Montana può stipulare con i Comuni associati, con le altre Comunità Montane, con la Provincia, la Regione e con altri soggetti pubblici, apposite convenzioni.
La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la propria realizzazione.
Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 48 Rapporti con i Comuni associati
La Comunità Montana assume l'organizzazione e la gestione di servizi ad essa attribuiti per delega dai Comuni associati in conformità alle previsioni di legge o di regolamento.
L'affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con deliberazione comunale sulla base di apposita convenzione, che preciserà tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione delegata.

TITOLO VII: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 49 Collaborazione dei cittadini
Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali è consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.
Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento amministrativo, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l'Amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.

ART. 50 Valorizzazione delle forme associative
La Comunità Montana favorisce l'attività delle Associazioni, dei Consigli di quartiere, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.
A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
La Comunità Montana potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone criteri, modi e forme in un apposito regolamento sulla concessione di contributi.

ART. 51 Forme di consultazione della popolazione
In quelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.
La partecipazione popolare può attuarsi mediante la consultazione dei cittadini residenti in uno o più comuni su problematiche che direttamente interessano e sarà disciplinata dal regolamento sulla partecipazione popolare.
Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità Montana.

ART. 52 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro 45 giorni.
Il Presidente, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario, l'iter della pratica, provvederà ad informare gli interessati nei 15 giorni successivi al rilascio del parere dell'organo competente.
Ove i termini di cui al comma 2 non venissero osservati, il parere degli organi esterni consultati si intenderà per reso e le pratiche passeranno agli uffici competenti per l'istruttoria che dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni.

ART. 53 La pubblicità degli atti
Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII: FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I: LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 54 Finanziamenti
Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, la Comunità Montana ha propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
La finanza della Comunità è costituita da:
a - trasferimenti statali, regionali, provinciali e comunali;
b - altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
c - entrate da accensioni di mutui.

ART. 55 Bilancio e programmazione finanziaria
L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana si uniforma alle disposizioni di legge vigente in materia ed al regolamento di contabilità.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il termine stabilito dalla Legge.
Le bozze di bilancio vengono sottoposte al preventivo esame dei capigruppo consiliari, dopo l'approvazione della Giunta.
Il bilancio è approvato dal Consiglio della Comunità Montana con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 56 Conto consuntivo
I risultati di gestione attinenti all'entrata e ai costi sostenuti vengono rilevati nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo diverso termine previsto dalla legge.

ART. 57 Servizio di tesoreria
La Comunità Montana si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria, scelto tra gli istituti autorizzati a svolgere il servizio, nominato dal Consiglio, su proposta della Giunta che acquisirà preventivamente le migliori condizioni.
Il Consiglio approverà altresì la convenzione di incarico, che disciplinerà tempi e modalità di svolgimento del servizio.

CAPO II: CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 58 Revisione economico-finanziaria
Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto.
Il revisore viene nominato e dura in carica secondo le modalità indicate dalla Legge.
Esso è revocabile solo per grave inadempienza. La sua rielezione è consentita una sola volta.
Al revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

ART. 59 Funzioni e responsabilità del revisore
Il revisore svolge le funzioni previste dalla normativa vigente. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
Il revisore può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare ed alle riunioni di Giunta se richiesto.

ART. 60 Forme di controllo economico interno della gestione
Con il regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
a - per la rilevazione economica dei costi di singoli servizi;
b - per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi;
c - per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore,
d - per l'istituzione e la definizione delle attribuzioni del sevizio di controllo interno.
La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi, nonchè la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

ART. 61 Metodologia del controllo interno di gestione
L'attuazione del controllo interno della gestione può essere realizzato mediante:
a- la pianificazione;
b- la programmazione;
c- la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale;
d- la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.
Dopo l'individuazione di eventuali risultati negativi il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvede alla predisposizione dei necessari rimedi a livello organizzativo, programmatorio e di riallocazione delle risorse, per determinare un miglioramento dei servizi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggior economicità gestionale.

CAPO III: PROPRIETA' IMMOBILIARI

ART. 62 Demanio e patrimonio della Comunità Montana
La Comunità Montana potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della normativa vigente.
L'uso dei beni immobili sarà disciplinato di volta in volta con appositi provvedimenti.

ART. 63 Inventario
Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili e immobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
L'inventario deve essere aggiornato annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
Le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario sono disciplinate dal regolamento di contabilità dell'Ente.

TITOLO IX: ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 64 Regolamenti
La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei diritti fondamentali dei cittadini, degli interessi dell'Ente e delle norme statutarie. Per le materie non disciplinate dalla legge o norma statutaria, l'esercizio della potestà regolamentare incontra esclusivamente i limiti derivanti dai principi generali dell'ordinamento.
Il Consiglio e la Giunta approvano i Regolamenti di propria iniziativa, nonchè quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere o alla Giunta della Comunità Montana.
La redazione e l'aggiornamento dei regolamenti vengono affidati ad apposite commissioni

TITOLO X: NORME TRANSITORIE

ART. 65 Entrata in vigore dello Statuto
Lo Statuto viene adottato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed entro 8 giorni, la delibera viene inviata ai Comuni soci, che la pubblicano nel loro albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.
Nei successivi 30 giorni il Consiglio approva lo Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono apportate dal Consiglio con la procedura stabilita per l'approvazione dello Statuto stesso.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO, lo statuto è affisso all'albo pretorio per 30 giorni e pubblicato nel B.U.R.. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R..


C.M. Leogra Timonchio

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