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Regolamento consiglio

PARTE PRIMA

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA

TITOLO PRIMO - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 1 Spedizione degli avvisi di convocazione
La convocazione dei consiglieri è disposta, di regola, dal presidente della Comunità Montana, cui compete pure la determinazione del giorno e dell'ora della seduta.
La convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice­presidente e può essere ordinaria o d'urgenza.
La convocazione ordinaria, su richiesta o consenso del consigliere, viene effettuata in forma telematica o via fax.
La convocazione d'urgenza può essere diramata in forma telegrafica, telematica o fax.

ART.2 Termini per la consegna degli avvisi di convocazione
L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri:
a) almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via ordinaria;
b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via d'urgenza;
c) almeno dieci giorni liberi prima per le sedute in cui si esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
Nel caso di convocazione d'urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
La cittadinanza deve essere avvertita della convocazione del consiglio mediante:
a) appositi manifesti;
b) l'affissione di copia dell'ordine del giorno all'albo pretorio;
c) l'invio di copia dell'ordine del giorno ai Sindaci dei Comuni associati ed ai presidenti dei consigli di quartiere montani;
d) la comunicazione agli organi di informazione locali.

ART. 3 Contenuto degli avvisi di convocazione
L'avviso di convocazione deve contenere:
a) l'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedu­te;
b) l'indicazione se trattasi di riunione ordinaria o d' ur­genza;
c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
d) la firma del presidente o, in sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
e) la data dell'avviso;
f) l'eventuale indicazione degli argomenti che debbono trattarsi in seduta segreta;

ART. 4 Luogo dell'adunanza
Il consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare della Comunità montana, oppure, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, presso la sala consiliare di un Comune associato, previa intesa sui tempi ed argomenti da trattare, tra il Presidente ed il Sindaco del Comune interessato.

ART. 5 Ordine del giorno
L'ordine del giorno del consiglio è stabilito dal presidente.
Nella stesura dell'ordine del giorno il presidente deve sentire preventivamente la conferenza dei capigruppo, fatti salvi i casi di convocazione richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati o di convocazione d'urgenza.
L'ordine del giorno verrà formulato con il seguente ordine di precedenza:
a) proposte dell'autorità governativa e dell'organo di controllo;
b) proposte presentate con la richiesta di convocazione sottoscritta da un quinto dei
consiglieri;
c) proposte del presidente;
d) proposte conseguenti al diritto di iniziativa della popolazione;
Il consiglio non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
L'introduzione di nuovi argomenti è consentita solamente quando nella seduta sono presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno.
Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati, su proposta del presidente, o di qualsiasi consigliere, previa delibera­zione, a maggioranza assoluta dei presenti. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni, possono essere rinviate o ritirate previo assenso del proponente.
Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni siano comunicate ai consiglieri e pubblicate all'albo nei termini stabiliti dall'art. 2, adottando anche la procedura d'urgenza.

ART. 6 Sedute consiliari
L'avviso di convocazione deve specificare se trattasi di prima o seconda convocazione e può contenere l'indicazione di altre sedute in giorni successivi. Queste ultime sono considerate di prima convocazione.
Il consiglio può aggiornarsi per autoconvocazione ad altro giorno, con votazione unanime dei consiglieri presenti. Si dovrà dare comunicazione agli assenti, nelle forme previste, almeno ventiquattro ore prima della seduta di prosecuzione. Tale convocazione è considerata seduta in seconda convocazione.
In occasione delle sedute del consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività

TITOLO SECONDO - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

ART. 7 Le proposte dei consilieri ed il deposito dei documenti
Le proposte avanzate dai singoli consiglieri devono rientrare nella competenza del consiglio come previsto all'art. 12 dello statuto della Comunità Montana.
Esse sono presentate per iscritto al presidente, ed illustrate con eventuale documentazione.
Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, le inseri­sce nell'ordine di trattazione della prima seduta utile suc­cessiva alla data di presentazione.
Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segrete­ria della Comunità montana almeno 48 ore prima della seduta consiliare.
E' fatto salvo il diritto da parte dei consiglieri di ottenere dagli uffici dell'Ente, nonché dalle aziende o enti di­pendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 8 Numero legale per la validità della seduta
Per la validità delle riunioni del consiglio in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
La seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
Nella seduta di 2^ convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze speciali se non raggiunte.
Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta è sospesa oppure sciolta.
Ogni consigliere, che sopraggiunga dopo l'appello o che abbandoni definitivamente l'aula prima del termine dell'adunanza, ne darà avviso al segretario.

ART. 9 Numero legale per la validità delle deliberazioni
Ogni deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, senza computare coloro che debbono astenersi obbligatoriamente. Sono fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa
Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (cugini, o moglie di cugini, prozii). L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei presenti.
Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Le proposte non approvate potranno essere iscritte per una sola volta in una successiva seduta.
Coloro che non intendono partecipare alla votazione, lo devono dichiarare al Segretario e debbono altresì uscire dall'aula.
Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato ad un nominativo, assicurando in ogni caso la rappresentanza della minoranza stessa.
Le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione sono valide se ottengono la maggioranza dei consiglieri assegnati.


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