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Regolamento consiglio

TITOLO TERZO - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART.10 Diritti e doveri dei consiglieri
I consiglieri hanno diritto di iniziativa e controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e possono presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, nonché di ottenere gratuitamente copia dei documenti richiamati;
I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento;
I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio ed a intervenire ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.

ART. 11 Decadenza del consigliere
Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio.
In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale al presidente o al segretario, i quali ne daranno notizia al consiglio.
I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza che venga fornita adeguata giustificazione, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana secondo la procedura prevista dall'art.20 dello Statuto.

ART. 12 Dimissioni della carica
Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni;
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.141 del d.leg.vo 267/2000.

TITOLO QUARTO - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 13 Presidenza del consiglio
Il consiglio è presieduto dal presidente. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è affidata al vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, all'assessore anziano.
La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal consigliere anziano fino alla nomina del presidente della Comunità

ART. 14 Apertura di seduta - sospensione
L'adunanza del consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal segretario per accertare l'esistenza del numero legale.
Se il numero legale non è raggiunto entro la mezzora successiva all'orario fissato nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
Il consiglio sarà poi riconvocato con le modalità di cui al precedente art. 2, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 6.
Accertato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e sceglie tra i consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo in tutte le votazioni, nell'accertamento dei relativi risultati e del numero legale. La minoranza ha diritto di essere rappresentata, ma la sua assenza non inficia la validità della seduta ove sia in ogni caso raggiunto il numero legale.
Il presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.
Il presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possano interessare il consiglio. Le comunicazioni non danno luogo a discussione.
La seduta prosegue con l'approvazione dei verbali della seduta o delle sedute precedenti con le modalità di cui all'art. 42 del presente regolamento.
Successivamente viene iniziato l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la sequenza con cui sono indicati nell'elenco, salvo diverso ordine approvato a maggioranza dei consiglieri presenti.
Il presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi la opportunità, la sospensione temporanea della seduta.
Il consiglio può inoltre deliberare, a maggioranza dei consiglieri presenti, la sospensione temporanea della seduta, su richiesta di uno o più consiglieri.

ART. 15 Poteri del presidente
Il presidente apre e chiude le adunanze del consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola l'attività del consiglio.
Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
E' investito di potere discrezionale per garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e l'adozione delle deliberazioni.
Ha la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal segretario processo verbale.
Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine.
Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente, questi abbandona la seduta ed il consiglio viene sciolto.
In quest'ultimo caso, il consiglio è riconvocato a domicilio, nelle forme stabilite dall'art. 2.
Nessuna persona estranea al consiglio può introdursi, se non autorizzata dal presidente, nella parte della sala ove siedono i consiglieri.
Il pubblico assiste alle sedute pubbliche nella parte ad esso riservata. Esso deve tenere un contegno corretto, stare in silenzio, ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, con qualsiasi forma di espressione.
Per il servizio di polizia nell'aula, il presidente può avvalersi delle forze di polizia .
Le sedute del consiglio possono essere aperte ad audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni portatrici di interessi diffusi della comunità. Le audizioni sono autorizzate dal presidente, o suo sostituto.

ART. 16 Modalità delle discussioni
Il presidente pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, con la seguente procedura:
a) relazione del presidente o dell'assessore o del relatore speciale
b) interventi dei consiglieri
c) risposte del presidente o del relatore
d) dichiarazioni di voto
e) votazioni
Se nessuno prende la parola, ovvero quando la discussione è stata dichiarata chiusa, il presidente pone in votazione la proposta.
3. L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal presidente a voce alta ed intelligibile.

ART. 17 Modalità della discussione delle proposte
La discussione è diretta dal presidente, il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui viene richiesta.
Ha la precedenza, in ogni caso, colui che chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
Il presidente può negare la verbalizzazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
Può interrompere e richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto di esame, che non ottemperino alle sue esortazioni, togliendo loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti.
Gli oratori parlano dal loro posto rivolti all'assemblea o al presidente.
Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri, e, in seduta pubblica, con riferimenti a circostanze che implichino il coinvolgimento di persone di cui all'art. 31 del presente regolamento.

ART. 18 Interventi dei consiglieri - limiti alla discussioni
Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non può discostarsi da esso.
A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al presidente per un richiamo alla legge, al regolamento o all'argomento.
Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della discussione sullo stesso oggetto, se non per dichiarazione di voto, mozione d'ordine o fatto personale.
I primi due interventi, le dichiarazioni di voto, le mozioni d'ordine ed i fatti personali hanno una durata massima di sette minuti ciascuno, salvo deroga concessa dal presidente.
Gli interventi dei relatori, fatto salvo quanto previsto agli articoli 24, 25 e 26, hanno una durata massima di quin­dici minuti, salvo deroga concessa dal presidente.
In sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la durata di cui ai precedenti commi 4° e 5° è raddoppiata.

ART. 19 Questioni pregiudiziale e sospensiva
Prima che abbia inizio l'esame di ogni singolo argomento, il consigliere può proporre questione pregiudiziale quando ritenga che sussistano motivi per non passare alla discussione di merito, o sospensiva, quando invece ne giudichi opportuno il rinvio.
Il presidente può ammettere la stessa procedura, anche nel corso del dibattito, quando sia giustificata dall'emergere di nuovi elementi di giudizio.
Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola oltre al proponente, il presidente ed un consigliere per gruppo e per non più di sette minuti ciascuno.
In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.
La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il consiglio non si sia pronunciato su di esse.
Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 20 Emendamenti
Ciascun consigliere ha diritto, durante o al termine della discussione, di fare proposte per respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.
Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, a mezzo di emendamenti.
Gli emendamenti ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri consiglieri.
Il presidente ha facoltà di chiedere la riformulazione o negare l'accettazione di emendamenti che siano formulati con frasi o termini sconvenienti, o siano estranei all'oggetto di discussione, o in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio.
Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano, sul­la ammissibilità.
Gli emendamenti sono posti in discussione e votazione prima della proposta alla quale si riferiscono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 del presente regolamento.

ART. 21 Richiesta di intervento per fatto personale
Quando un consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.
Non è comunque consentito a chi intervenga per fatto personale ritornare su una discussione già conclusa, né esprimere apprezzamenti o giudizi sui voti resi dal consiglio.
L'intervento per fatto personale ha una durata massima di sette minuti.

ART. 22 Della mozione d'ordine
La mozione d'ordine è il richiamo verbale alla legge, allo statuto, al regolamento, ovvero un rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede nella trattazione degli argomenti o nella votazione.
Può essere presentata da ciascun consigliere.
Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare solo un oratore per gruppo e per non più di sette minuti ciascuno.
Il presidente chiamerà il consiglio a decidere su tale mozio­ne d'ordine mediante votazione per alzata di mano.

ART. 23 Della dichiarazione di voto
Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
Essa consiste nella esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari, o individualmente dai consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto da esprimere.
Successivamente, il presidente pone in votazione il provvedimento proposto.
Una volta iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola, se non per mozione d'ordine relativa alla votazione.
I consiglieri votano dai banchi loro riservati.


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