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Regolamento consiglio

TITOLO QUINTO - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 24 Comunicazioni e commemorazioni
Il presidente può dare, in ogni momento della seduta, comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non si apre la discussione, né si procede a votazione.
I consiglieri hanno facoltà di prendere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato.
A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, viene sottoposta la richiesta di commemorazione al presidente il quale, dopo la lettura dei verbali, dà la parola al richiedente.
Sulle commemorazioni è ammesso un solo intervento per gruppo consiliare della durata massima di sette minuti ciascuno.

ART. 25 Delle interrogazioni - interpellanze e mozioni
I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni esclusivamente su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della Comunità Montana, e limitatamente alle materie di competenza del consiglio.

ART. 26 Delle interogazioni
L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al presidente o agli assessori per sapere:
a) se un fatto sia vero;
b) se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta;
c) se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, o per avere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.
Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o verbale.
In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta verbale in consiglio.
L'interrogazione a risposta verbale è posta all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla presentazio­ne, applicando, se necessaria, la procedura di cui al 6° com­ma dell'art. 5 del presente regolamento.
Alle interrogazioni con risposta scritta deve essere data evasione entro 15 giorni dalla presentazione, salva motivata proroga comunicata all'interrogante.
L'interrogazione viene letta al consiglio dal presentatore che la può illustrare per un tempo non superiore a sette mi­nuti.
La risposta del presidente o dell'assessore incaricato danno luogo a replica dell'interrogante per dichiarare esclusiva­mente se sia soddisfatto o meno.
Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, il di­ritto di lettura, illustrazione e replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
Se l'interrogante o gli interroganti non sono presenti in au­la, l'interrogazione viene rinviata alla prima seduta succes­siva.
Ripetendosi l'assenza ingiustificata, la stessa viene consi­derata rinunciata.
Le interrogazioni non danno luogo, in ogni caso, a discussio­ne.
L'interrogazione, non avendo carattere di deliberazione, pre­scinde dai pareri di regolarità tecnica e non è soggetta a controllo preventivo di legittimi­tà.

ART. 27 Delle interpellanze
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al presidente circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
Le interpellanze sono presentate per iscritto al segreta­rio ed inserite nell'ordine del giorno del consi­glio immediatamente successivo alla presentazione.
L'interpellante ha facoltà di leggere ed illustrare l'inter­pellanza per un tempo non superiore a sette minuti.
La risposta del presidente può dar luogo a replica dell'interpellante per la durata massima di sette minuti.
Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda pro­muovere una discussione sulle spiegazioni date, può presentare una mozione.
Tale mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della suc­cessiva seduta consiliare.

ART. 28 Delle mozioni
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazio­ne, oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale.
Può anche consistere in un giudizio sull'azione della ammini­strazione.
Essa è presentata per iscritto, deve concludersi con una pro­posta concreta, deve essere congruamente motivata, e può es­sere sottoscritta da altri consiglieri anche successivamente alla presentazione.
Le mozioni sono poste all'ordine del giorno della seduta con­siliare successiva alla presentazione.
Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizio­ni contenute negli artt. dal 23 al 25 del presente regolamen­to.
Le mozioni relative a fatti ed argomenti identici o stretta­mente correlati, formano oggetto di un'unica discussione.
Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente con­nessi siano presentate mozioni, interpellanze ed interroga­zioni, si svolge, egualmente, un'unica discussione.
A ciascun presentatore è concesso di illustrare la propria mozione, per un tempo non superiore a dieci minuti.
La mozione consente la discussione in consiglio e si conclude con una votazione nel rispetto di quanto previ­sto dall'art. 16 del presente regolamento.
Le mozioni, qualora abbiano contenuto deliberativo o compor­tino spese per l'Ente, devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e contabile.

ART. 29 Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono respin­te dal presidente nei seguenti casi:
a) quando siano presentate in violazione dell'art. 23 del presente regolamento;
b) quando siano contrarie a norme di legge o di statuto o di regolamento;
c) quando sono presentate in modo insufficiente, scorretto o sconveniente.
Il rigetto viene effettuato dal presidente, con atto motivato, dopo aver sentito il parere della conferenza dei capigruppo.

ART. 30 Mozione di sfiducia
Il voto del consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Il presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
La procedura è disciplinata dall'art.25 dello Statuto.

ART. 31 Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte della Giunta con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio come previsto dall'art.193 del D. Lgs.267/2000.
Il Consiglio qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione invitare il presidente a modificarlo, indicando le linee da perseguire.

TITOLO SESTO - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 32 Deroghe alla pubblicità delle sedute
Le sedute del consiglio sono pubbliche, tranne tre eccezioni, che devono risultare espressamente nel verbale:
a) seduta segreta di pieno diritto
Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare allorché si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi in ordine alla condotta morale e civile, o alla situazione economica;
b) seduta segreta per deliberazione del consiglio
Qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pub­blico, pubblico interesse - pur non trattandosi di perso­ne -, il consiglio ritenga opportuno discutere e delibera­re senza la presenza del pubblico, adotta all'unanimità dei presenti una deliberazione motivata intesa a statuire che la sedu­ta debba essere segreta;
c) seduta segreta per espressa previsione legislativa

ART. 33 Presenze nelle sedute segrete
Alle sedute segrete possono assistere:
a) tutti i consiglieri assegnati;
b) gli assessori;
c) il segretario della Comunità
d) i dipendenti od incaricati dal presidente a relazionare sul fatto da trattare.
Tutti i presenti - consiglieri e non - sono tenuti al segre­to d'ufficio.

TITOLO SETTIMO OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 34 Ordine di trattazione degli argomenti
Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del presidente, o di un capogruppo consiliare, il consiglio a maggioranza può variare l'ordine di trattazione degli argomenti in di­scussione.
Le deliberazioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza sono rinviati a nuova seduta da convocare con l'osservanza dei termini formali previsti dal presente regolamento, qualora un terzo dei consiglieri non riconosca validi i motivi.

ART. 35 Priorità nelle votazioni
Su ogni argomento, la votazione avviene nell'ordine seguente:
a) questioni pregiudiziali e sospensive;
b) emendamenti;
c) singole parti del provvedimento, quando questo si compon­ga di varie parti od articoli e la votazione per parti se­parate venga richiesta da almeno tre consiglieri ed appro­vata dalla maggioranza;
d) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che:
a) modifichino in modo sostanziale la proposta;
b) prevedano aumenti di spesa;
c) prevedano riduzioni di entrate;
devono essere presentati di norma alla segretario almeno 48 ore prima della seduta del consiglio, al fine di consentire l'apposizione dei pareri.
Nell'ipotesi di emendamenti di cui al comma precedente, pre­sentati oltre i termini previsti e privi dei pareri prescrit­ti, se accolti dal consiglio, devono essere rinviati per la votazione definitiva alla seduta successiva.

ART. 36 I sistemi di votazione e pubblicità nelle sedute
La votazione può aver luogo validamente se i consiglieri sono in numero legale secondo quanto stabilito dal­l'art. 8 del presente regolamento.
I sistemi di votazione sono i seguenti:
a) seduta pubblica e votazione palese;
b) seduta pubblica e votazione segreta;c) seduta segreta e votazione palese;
d) seduta segreta e votazione segreta.
La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordina­rio.
Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, le deliberazioni relative alle nomine che, pur non riguardando determinate persone, implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere la riservatezza di discussione.
Sono adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso la segretezza della seduta, con deliberazione motivata
Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implichino cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e, in generale, sulle qualità per­sonali di qualunque cittadino.

ART. 37 Votazioni palese e segreta
I consiglieri votano:
a) per alzata di mano
b) per appello nominale
c) per scheda segreta.
Il voto per alzata di mano è soggetto a verifica, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione.
La votazione per appello nominale è obbligatoria quando pre­scritta dalla legge o dallo statuto e tutte le volte che sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. In tal caso, dopo che il presidente ha chiarito il significa­to della pronuncia favorevole o contraria, i consiglieri, chiamati nominativamente dal segretario, esprimono il loro voto che viene raccolto dagli scrutatori.
La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. In ogni caso, il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
Sulla contestazione delle schede decide a maggioranza e con giudizio inappellabile, il collegio degli scrutatori.In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle sche­de, queste vanno vidimate dal presidente, da almeno uno scru­tatore e dal segretario.
La circostanza e le modalità della votazione segreta devono risultare espressamente da processo verbale.
La votazione segreta non preclude ai consiglieri la possibi­lità di fare dichiarazioni di voto.

ART. 38 Il voto limitato
Qualora il consiglio debba procedere a nomine previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti con garanzia di rappresentanza della minoranza, si se­gue il sistema del voto limitato. A tal fine ciascun consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome.
Ai gruppi di minoranza spetta, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappre­sentanti.
A parità di voti, il segretario procede per sorteggio


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