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Regolamento consiglio

TITOLO OTTAVO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

ART. 39 Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione
Terminate le operazioni di voto palese, il presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
Terminate le operazioni di voto a scrutinio segreto gli scru­tatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le sche­de, si pronunciano sulla loro validità, e fanno il calcolo dei voti.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto apposito processo verbale interno. Immediatamente dopo, il presidente procede alla proclamazio­ne dell'esito della votazione.

ART. 40 Calcolo della maggioranza
Una deliberazione è valida quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ivi compresi, gli astenuti volonta­ri.
Quando la legge o lo statuto lo richiedano, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.
Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza sarà co­stituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei presenti.
Le schede bianche e quelle nulle si computano per determina­re la maggioranza dei votanti.
Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge, lo statuto o il presente regolamento lo prevedano espressamente.

TITOLO NONO PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 41 I processi verbali delle deliberazioni - contenuto
I processi verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il tipo di seduta ordinaria o d'urgenza;
b) la data, ora e luogo della riunione;
c) l'ordine del giorno sul quale il consiglio è stato chiama­to a deliberare;
d) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal pre­sidente a norma dell'art. 2 del presente regolamento;
e) il tipo di seduta se pubblica o segreta;
f) l'indicazione dei consiglieri presenti ed assenti con an­notazione di giustificazione;
g) il nome di chi ha assunto la presidenza;
h) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
i) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario;
l) i nominativi degli scrutatori;
m) i punti principali della discussione;
n) il sistema di votazione utilizzato;
o) il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro e con­tro la proposta, il numero delle schede bianche e nulle;
p) i nominativi dei consiglieri astenuti e contrari;
q) il riconoscimento dell'esito delle votazioni e la procla­mazione dei risultati da parte del Presidente.
Ogni consigliere può chiedere al Segretario che venga messa a verbale una sua dichiarazio­ne e a tal fine dovrà consegnargli un documento scritto contenente il proprio intervento.

ART. 42 Approvazione dei processi verbali delle delliberazioni
Il presidente incarica il segretario a dar lettura dei pro­cessi verbali della o delle sedute precedenti ed invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni.
Il consiglio può dare per letto i processi verbali quando gli stessi:
a) siano stati depositati in segreteria a disposizione dei consiglieri;
b) siano stati trasmessi in copia ai capigruppo.
Quando non vengono fatte osservazioni, i processi verbali vengono posti immediatamente ai voti.
Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chi intenda chiarire o cor­reggere la formulazione del proprio pensiero espresso nella o nelle sedute precedenti.
Ogni eventuale rettifica del verbale deve essere sottoposta a votazione.

ART. 43 Firma dei processi verbali e loro valore probatorio
Gli originali dei verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.
Le copie dei verbali sono rese conformi dal segretario o da un funzionario delegato dal Presidente. Essi sono atti pubblici e fanno piena prova delle dichiarazioni negli stessi contenute.

ART. 44 Le funzioni del segretario del consiglio
Il segretario sovrintende alla redazione dei processi verba­li delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura - se richiesto - all'assemblea, fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del presidente. Svolge funzioni di consulenza giuridica sugli affari di competenza consiliare.
In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce il vice segretario.
Quando ricorrano i casi di incompatibilità previsti dalla legge o dallo statuto, il segretario deve obbligatoriamente lasciare l'aula ed il consiglio provvederà a sostituirlo con un consigliere nominato dal Consiglio.

ART. 45 Verbale della seduta segreta
I verbali delle sedute segrete devono essere redatti in modo che sia fatta menzione di quanto discusso e deliberato. E' vietato però indicare particolari relativi alle persone.
Non possono essere indicati i nominativi dei consiglieri in­tervenuti nella discussione. A tale scopo gli interventi so­no numerati progressivamente.

TITOLO DECIMO - CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 46 Il controllo sugli atti della giunta del consiglio
Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
La richiesta dei consiglieri va presentata al segretario entro 10 giorni dalla affissione delle deliberazioni all'albo pretorio.
Il segretario provvede all'invio degli atti al competente organo di controllo entro il primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della richiesta.
Nelle more delle determinazioni dell'organo di controllo, il segretario sospende l'esecuzione dell'atto.
Entro i termini di cui al comma 2° e con le stesse modalità la giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'art.133 del D.Leg.vo 267/2000 .

ART. 47 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
Le deliberazioni adottate dalla giunta, contestualmente all'affissione all'albo, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari a cura del segretario.
L'elenco deve contenere:
a) data della deliberazione
b) numero di registro
c) oggetto
d) descrizione sommaria dell'argomento.
Le deliberazioni adottate dal consiglio, contestualmente all'affissione all'albo, vengono trasmesse in copia conforme ai capigruppo consiliari a cura del segretario.
Tutti i consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici copia in carta semplice delle deliberazioni adottate.

TITOLO UNDICESIMO COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 48 Costituzione di commissioni consiliari
L'attività consultiva per il consiglio è attuata me­diante:
a) commissioni consiliari permanenti per esprimere pareri su questioni e materie che rientrano tra le funzioni ordinarie della Comunità Montana;
b) commissioni consiliari temporanee per esaminare e trattare, entro un determinato periodo di tempo, problemi e questioni specifiche e determinate.
I componenti delle commissioni non possono essere superiori a 7 ( sette ) e sono scelti con voto limitato ad uno. A tal fine ciascun consigliere deve scrivere sulla scheda un solo nome e, qualora nessun consigliere della minoranza raggiunga il quorum di voti prescritto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli proposti dalle minoranze.
Il presidente della Comunità Montana non può diventare componente di commissioni Consiliari.
Le commissioni costituiscono articolazioni del consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare di atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi e dei progetti dell'Ente e provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio alle stesse rimessi dal presidente o inviati dal consiglio.
I risultati delle indagini conoscitive svolte dalla commissione vengono, a cura del presidente della commissione, inviate al presidente della Comunità Montana e riferite all'Assemblea consiliare.
Le commissioni hanno, inoltre, potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte, adottate dalla maggioranza dei componenti, vengono rimesse al presidente della Comunità Montana, il quale trasmette tali proposte alla Giunta, per conoscenza, e al segretario per la relativa istruttoria.
Nella deliberazione di costituzione delle commissioni temporanee devono essere previsti:
a) Lo specifico problema da trattare,
b) Il tempo a disposizione della commissione per l'esame della materia,
c) La eventuale previsione di partecipazione ai lavori della commissione, senza diritto di voto, di persone esterne al consiglio dotate di specifica competenza nella materia da esaminare,
d) Lo scioglimento automatico della commissione alla scadenza del termine previsto o prorogato dal consiglio, ed in ogni caso ad avvenuta presentazione della relazione conclusiva

ART. 49 Presidenza, convocazione e funzionalità delle commissioni
Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La commissione elegge altresì un vice-presidente con le medesime modalità.
L'elezione del presidente deve avvenire nella prima riunione della commissione, che deve essere convocata dal presidente della Comunità Montana entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di nomina.
In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono svolte dal vice presidente.
Il presidente convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente della commissione può proporre al presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione medesima e, in caso di diniego da parte del presidente, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva in merito venga adottata dalla commissione.
La commissione deve essere convocata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da un terzo dei componenti la commissione. In tal caso la commissione deve essere convocata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente.
Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da trasmettere al domicilio dei membri della commissione almeno cinque giorni prima a quello in cui si tiene l'adunanza, o 24 ore prima nei casi d'urgenza. Entro gli stessi termini l'avviso di convocazione è inviato per conoscenza al presidente della Comunità Montana e pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.
Per rendere valide le riunioni delle commissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni medesime.
Ogni componente ha diritto ad un voto e i relativi provvedimenti devono essere adottati a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Le decisioni delle commissioni vengono, di norma, assunte con votazione in forma palese, salvo diversa volontà espressa dalla maggioranza dei membri della commissione medesima, applicando, per quanto riguarda il computo dei votanti e gli astenuti, le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le sedute del consiglio.
Il presidente e gli assessori possono intervenire alle riunioni di tutte le commissioni con diritto di parola ma senza diritto di voto, a meno che, nel caso degli assessori, non siano anche membri della commissione.
Possono, inoltre, intervenire alle riunioni di tutte le commissioni, per l'esame di problematiche specifiche, se richiesti e senza diritto di voto, i dipendenti della Comunità Montana.

ART. 50 Pubblicità delle sedute delle commissioni
Le sedute delle commissioni consiliari si svolgono presso la sede comunitaria e sono, di norma, pubbliche; il presidente convoca la commissione in seduta segreta nei casi previsti dal presente regolamento.
Spetta al presidente della commissione stabilire, di volta in volta, se la seduta debba essere segreta o pubblica ed indicarlo nel relativo avviso di convocazione

ART. 51 Audizioni delle commissioni consiliari
Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, per decisione del presidente o su proposta della maggioranza dei suoi componenti, per un'audizione, rappresentanti di enti, associazioni, forze politiche, sindacali o economiche o semplici cittadini interessati all'argomento, di cui la commissione ritiene opportuno acquisire un preventivo parare sull'argomento oggetto di esame.

ART. 52 Verbali delle commissioni consiliari
Alle sedute delle commissioni assiste il segretario, o un dipendente da quest'ultimo, delegato, con il compito di redigere un sommario processo verbale delle adunanze, che deve essere sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario o dal dipendente delegato.

TITOLO DODICESIMO I GRUPPI CONSILIARI

ART. 53 Costituzione dei gruppi consiliari
I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri.
Qualora uno o più consiglieri non si riconoscano nei gruppi consiliari costituiti possono entrare a formare un unico gruppo misto.

ART. 54 Organizzazione dei gruppi consiliari
Ciascun gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del con­siglio, comunica al segretario il nominativo del ca­pogruppo e del vice capogruppo.
In caso di mancata designazione, il capogruppo viene identi­ficato nel consigliere più anziano di età.
Di ogni successiva variazione anche nella composizione dei gruppi viene data comunicazione al presidente..

ART. 55 Locali - attrezzature per i gruppi consiliari
Ai gruppi consiliari, per l'espletamento delle funzioni con­nesse al loro mandato, è assicurata la disponibilità di loca­li ed attrezzature presso la sede della Comunità.
I consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, possono avvalersi direttamente delle strutture e degli uffi­ci dell'ente, ed in particolare:
a) richiedere l'uso di una sala per incontri di gruppo consi­liare, compatibilmente con le disponibilità;
b) espletare il diritto di accesso agli atti ed alle informa­zioni relative all'attività dell'ente.

ART. 56 La conferenza dei capigruppo
La conferenza è costituita dal presidente che la presiede e dai capigruppo o, in caso di loro assenza o impedimento, dai vice capigruppo.
Il presidente, su richiesta di uno o più capigruppo, può con­vocare persone esterne al consiglio per audizioni.
La conferenza dei capigruppo non ha poteri deliberativi ed i pareri espressi sono facoltativi.
La conferenza è competente a:
a) esprimere i pareri previsti dal presente regolamento;
b) esaminare modifiche ed integrazioni allo statuto;
c) esaminare le soluzioni ai quesiti che dovessero presentar­si in materia di applicazione o interpretazione del pre­sente regolamento;
d) esaminare ogni altro argomento proposto dal presidente.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 Disposizioni trassitorie e finali
L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme qui contemplate comportano l'adeguamento del presente regolamento.
Lo stesso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.


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